Commissione Nazionale di Garanzia

  • Stampa

La Commissione Nazionale di Garanzia viene eletta dal Consiglio nazionale con voto singolo sui candidati ed ha competenza sulle questioni disciplinari e per le altre materie previste nello Statuto.

I componenti sono scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi.

Essa è composta di 9 membri:

1. ___________________________________ (Presidente)

2. ___________________________________ (Vice Presidente)

3. ___________________________________ 

4. ___________________________________  

5. ___________________________________  

6. ___________________________________

7. ___________________________________ 

8. ___________________________________ 

9. ___________________________________ 

L’incarico di componente della Commissione nazionale di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.

La Commissione nazionale di garanzia è presieduta e coordinata dal Presidente del Partito.

La Commissione elegge nel suo interno un Vice Presidente che assume la piena responsabilità per il funzionamento della Commissione stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa federazione degli incolpati.

Le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale di Garanzia sono inappellabili ed hanno effetto immediato

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Consiglio Nazionale e degli altri organi nazionali ed i procedimenti connessi.

La Commissione Nazionale è organo di appello contro le decisioni delle commissioni federali.