Commissione Nazionale di Garanzia
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La Commissione Nazionale di Garanzia viene eletta dal Consiglio nazionale con voto singolo sui candidati ed ha competenza sulle questioni disciplinari e per le altre materie previste nello Statuto.
I componenti sono scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi.
Essa è composta di 9 membri:
1. ___________________________________ (Presidente)
2. ___________________________________ (Vice Presidente)
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________
6. ___________________________________
7. ___________________________________
8. ___________________________________
9. ___________________________________
L’incarico di componente della Commissione nazionale di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.
La Commissione nazionale di garanzia è presieduta e coordinata dal Presidente del Partito.
La Commissione elegge nel suo interno un Vice Presidente che assume la piena responsabilità per il funzionamento della Commissione stessa.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.
Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa federazione degli incolpati.
Le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale di Garanzia sono inappellabili ed hanno effetto immediato
La Commissione Nazionale di Garanzia è competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Consiglio Nazionale e degli altri organi nazionali ed i procedimenti connessi.
La Commissione Nazionale è organo di appello contro le decisioni delle commissioni federali.