1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Statuto - CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Indice articoli

 

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

 

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Presidente del Consiglio nazionale è anche Presidente del Partito.

Egli è il primo garante del rispetto dell’ideologia sardista, della democraticità e coerenza dell’azione degli organismi e del rispetto dello Statuto da parte degli iscritti.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Congresso Nazionale, su lista bloccata, indicante i due nominativi, a maggioranza dei votanti, ovvero dal Consiglio Nazionale quando gli stessi siano cessati dall’incarico per dimissioni volontarie, impedimento fisico o altre cause. L’elezione è valida se ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri nazionali calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Al Presidente del Consiglio Nazionale competono la convocazione, la organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio e la convocazione del Congresso Nazionale sia ordinario che straordinario e del referendum.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale.

Al Presidente del Partito, vengono temporaneamente attribuite le funzioni del Segretario Nazionale, per dimissioni, impedimento permanente o altri motivi che impediscano a quest’ultimo l’esercizio delle sue funzioni.

Per la nomina è richiesta l’iscrizione al Partito da almeno 10 anni.

 

Art. 20 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Partito di fronte ai terzi ed in giudizio.

Entro un mese dalla data del Congresso egli viene eletto dal Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta oppure con una maggioranza pari almeno ai 3/5 degli stessi votanti qualora il candidato proposto non sia iscritto al Partito da almeno 5 anni consecutivi.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Partito. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata convocazione del Congresso Nazionale.

Esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale;

I candidati a Segretario Nazionale propongono al Consiglio Nazionale un proprio programma.

La maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, determinata come al comma 2, può in ogni tempo sfiduciare il Segretario in carica mediante l’approvazione di una mozione contenente il nome del nuovo segretario.

Convoca e presiede la Segreteria Politica Nazionale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto.

Il Segretario Nazionale esprime in ogni circostanza le linee politiche elaborate e decise dal Congresso, convoca e presiede la Segreteria e la Direzione Nazionale, organizza le principali attività di Partito, avvalendosi della collaborazione delle strutture territoriali interessate.

Per dimissioni, impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale si riunirà entro trenta giorni dall’evento, per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

 

Art. 21 – LA SEGRETERIA

Il Segretario Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

a) Il Vice Segretario Vicario

b) il Responsabile Organizzativo Nazionale;

c) il Responsabile per il coordinamento delle Federazioni.

L’avvenuta nomina, o revoca, verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

Fanno parte altresì della Segreteria :

·       il Segretario Amministrativo Nazionale;

·       il Responsabile degli affari esteri, che sarà anche rappresentante del Partito in seno all’ALE, eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale tra tutti gli iscritti.

Costoro costituiscono, con il Segretario Nazionale, la Segreteria Politica del Partito.

La Segreteria non può assumere, neanche in via d’urgenza, funzioni proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di partito.

 

Art. 22 – IL COLLEGIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

La gestione amministrativa e contabile del Partito è affidata al Collegio Amministrativo Nazionale, costituito dai Segretari Amministrativi Federali di ogni Federazione e da un membro, con la carica di Segretario Amministrativo Nazionale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Partito, che funge da Presidente ed è eletto dal Consiglio Nazionale. Il Collegio Amministrativo Nazionale gestisce i flussi finanziari del Partito nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa. Il Segretario Amministrativo Nazionale può in ogni momento essere revocato dal Consiglio Nazionale. Il Collegio Amministrativo Nazionale si riunisce nei tempi e secondo le modalità stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Nazionale. Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Nazionale sono: l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Partito, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici la cui riscossione spetta al Segretario Nazionale; la gestione della contabilità del Partito, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge; Il Segretario Amministrativo Nazionale rilascerà apposita delega ai Segretari Amministrativi Federali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Partito, contratti di locazione immobiliare, contratti di locazione finanziaria, di lavoro, d’opera, di somministrazione, di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Il Consiglio Nazionale potrà conferire al Segretario Amministrativo Nazionale altre specifiche attribuzioni. Il Segretario Amministrativo, sentito il Collegio Amministrativo Nazionale, predispone: il bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro inerente per legge. il bilancio preventivo.

L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Nazionale, entro i quindici giorni successivi. Il Consiglio Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Nazionale alla sua pubblicazione a termini di legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo verrà approvato unitamente al bilancio consuntivo. Nel corso dell’anno, il Consiglio Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo. Almeno tre membri del Collegio Amministrativo Nazionale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Partito. Qualora l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio Nazionale entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, dovrà emanare un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

Le federazioni e le sezioni hanno completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

 

Art. 23 – DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione nazionale è l’organo esecutivo dei deliberati del Congresso e del Consiglio nazionale. Non può deliberare, neanche in via d’urgenza, su materie di esclusiva competenza dello stesso Consiglio Nazionale.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati può istituire commissioni di studio, di lavoro o di inchiesta, da comporsi tra i Sardisti militanti o con l’ausilio di tecnici esterni.

La Direzione nazionale viene eletta dal Consiglio nazionale sulla base di liste contenenti 8 candidati ed almeno 20 sottoscrittori.

La votazione avviene a scrutinio segreto, senza indicazione di preferenze, col sistema proporzionale puro. I candidati sono eletti secondo l’ordine di collocazione nella lista.

Di tutte le riunioni della Direzione nazionale deve essere redatto verbale scritto, riportante data e luogo della riunione, elenco dei presenti, delibere adottate e sunto della discussione. Tutto ciò varrà messo a disposizione per la consultazione da parte dei Sardisti presso la sede del Partito.

Della Direzione nazionale fanno parte:

·       il Presidente e il Vice Presidente del Partito;

·       il Segretario Nazionale;

·       il Vice Segretario Vicario;

·       il Responsabile Organizzativo Nazionale;

·       il Responsabile per il coordinamento delle Federazioni;

·       il Segretario Amministrativo Nazionale;

·       il Responsabile degli Affari Esteri;

·       gli otto componenti eletti in Consiglio Nazionale;

Possono partecipare senza diritto di voto:

·       i Segretari delle Federazioni;

·       il Capogruppo nel Consiglio Regionale e gli eletti nel Parlamento Italiano ed Europeo;

Le decisioni della Direzione, per essere valide, devono ottenere il consenso della maggioranza semplice, purché presente il numero legale.

La Direzione Nazionale può comminare la sospensione cautelare dell’iscritto nei casi di cui all’art. 10, comma 4 del presente Statuto.

In caso di comprovata inattività propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali.

 

Art. 24 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l’organo di elaborazione e definizione delle linee politiche generali e settoriali del Partito nel triennio tra i due Congressi e nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso

Viene eletto dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dal regolamento congressuale.

Il Consiglio Nazionale è composto:

·       dal Presidente del Partito che lo convoca e lo presiede;

·       dal Vice Presidente;

·       dal Segretario Nazionale;

·       dal Segretario Amministrativo Nazionale;

·       dal Responsabile degli Affari Esteri, eletto in prima seduta dallo stesso Consiglio Nazionale fra la generalità degli iscritti;

·       da 71 componenti eletti dal Congresso Nazionale;

·       dai Segretari o dai Commissari delle Federazioni Distrettuali;

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, in qualità di membri di diritto e concorrono alla formazione del quorum per la maggioranza assoluta o qualificata solo se presenti :

·       gli ex presidenti ed ex segretari del Partito che abbiano mantenuto continuativamente la tessera del Partito;

·       i componenti in carica delle Assemblee legislative sarda, italiana ed europea, i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, in regola con il tesseramento per l’anno in corso

·       7 componenti nominati dal Consiglio nazionale tra personalità di riconosciuto prestigio, anche non tesserati;

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i membri nominati della Segreteria Nazionale.

Il consiglio Nazionale elegge al suo interno, con metodo proporzionale, un ufficio di Presidenza di almeno tre membri.

Il Consiglio Nazionale viene convocato su iniziativa del Presidente, su richiesta del Segretario nazionale o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Partito, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Con nuova delibera la partecipazione continuativa può essere revocata in ogni momento.

Le norme di funzionamento del Consiglio Nazionale sono stabilite nell’apposito regolamento.

 

Art. 25 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

È di competenza del Consiglio Nazionale:

1.   approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Partito;

2.   deliberare su tutte le questioni rilevanti e di interesse generale del Partito;

3.   deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;

4.   approvare, modificare ed integrare, i regolamenti anche se approvati dal Congresso Nazionale;

5.   stabilire le quote associative e la loro ripartizione;

6.   verificare l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Federazioni Distrettuali;

7.   vigilare sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni;

Al Consiglio Nazionale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito. Con maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Partito.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale comportano la convocazione automatica entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le Assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio Nazionale vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Presidente del Partito. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Nazionale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

 

Art. 27 – DECADENZA DEGLI INCARICHI DI PARTITO

La decadenza dalle cariche di Partito a livello nazionale, distrettuale o sezionale, avviene:

- per dimissioni;

- per provvedimenti disciplinari comportanti inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche;

- per non aver partecipato per 3 volte consecutive a riunioni dell’organo collegiale senza gravi e giustificati motivi.

L’assenza è comunque ingiustificata se non viene giustificata per iscritto entro la seduta successiva.

In caso di decadenza da organi collegiali, il decaduto è surrogato dal primo dei non eletti nella stessa lista.

Chirca in psdaz.net