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Statuto - CAPO II DEGLI ISCRITTI

Indice articoli

 

CAPO II

DEGLI ISCRITTI

 

Art. 6 – ADESIONE

Possono aderire al P.S.d’Az., conseguendo la qualifica di Sardista, tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e si impegnano all’osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

La richiesta di adesione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo Art. 8

E’ costituito il Movimento Giovanile Sardista al quale possono aderire gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di età.

Il Movimento Giovanile sardista si dota di propri regolamenti compatibili con l’ideologia sardista e con il presente Statuto.

Detti regolamenti saranno sottoposti all’ approvazione del Consiglio Nazionale del Partito.

 

Art. 7 – SARDISTI

I Sardisti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Partito. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto.

La qualifica di Sardista è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito, Movimento Politico o gruppo assembleare ove sia costituibile il gruppo sardista.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica dell’iscritto.

La candidatura alle cariche interne del Partito e alle elezioni in qualità di delegato dei Sardisti, è subordinata al decorso di sei mesi a partire dalla data di accettazione del tesseramento.

Il limite temporale di cui sopra non si applica quando si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto e a coloro che hanno rappresentato il Partito in occasione di elezioni, purché tesserati.

 

Art. 8 – ISCRIZIONE AL PARTITO E TESSERAMENTO

Il tesseramento al Partito Sardo apre il 1° gennaio di ogni anno.

A ciascun associato verrà rilasciata una tessera che dovrà essere rinnovata, con espressa volontà sottoscritta e anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 30 Settembre di ogni anno. Si dovrà contestualmente versare la quota associativa fissata, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale.

Dopo le verifiche che la Segreteria di Federazione effettuerà entro il 31 Ottobre, la tessera del Partito verrà emessa dalla Segreteria Nazionale entro il 31 Dicembre di ogni anno ed avrà valore per l’anno successivo.

La domanda di iscrizione al Partito va presentata, di norma, alla sezione territorialmente competente in ragione della residenza o del domicilio del richiedente.

Il direttivo di sezione si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L’eventuale diniego va motivato per iscritto e notificato al richiedente.

In caso di rigetto dell’istanza o per l’inutile decorso dei sessanta giorni la domanda può essere ripresentata alla segreteria della federazione che, sentito obbligatoriamente il coordinamento, potrà motivatamente accoglierla entro i successivi sessanta giorni.

La qualifica di sardista decorre dalla data di accettazione della domanda di tesseramento. La Sezione rilascerà una tessera provvisoria valida per l’anno di iscrizione.

Coloro che abbiano perduto a qualsiasi titolo la qualifica di sardista, qualora vengano meno i motivi di decadenza, possono chiedere il reintegro o la reiscrizione presentando istanza alla Direzione Nazionale che si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L’eventuale diniego può essere impugnato alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Le corrette procedure di iscrizione e rinnovo del tesseramento, verranno precisate con apposito Regolamento.

 

Art. 9 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Sardista si perde:

1.   per dimissioni;

2.   per mancato rinnovo della tessera nelle forme e nei termini indicati dall’Art. 8 del presente Statuto e dai relativi regolamenti;

3.   per espulsione, secondo le procedure del presente Statuto;

4.   Per aver promosso causa davanti all'Autorità Giudiziaria contro il Partito senza avere preventivamente adito la Commissione Federale o Nazionale di Garanzia.

La sospensione della qualifica di iscritto avviene automaticamente qualora egli venga sottoposto a provvedimento giudiziario limitativo della libertà personale per reati non politici. La sospensione può essere revocata dal Consiglio nazionale qualora sussista il ragionevole sospetto di motivazione persecutoria.

La Direzione nazionale può sospendere cautelativamente gli iscritti rinviati a giudizio, valutate le circostanze e la rilevanza dei fatti.

 

Art. 10 – SANZIONI DISCIPLINARI

Ogniqualvolta l’iscritto compia atti contrari alla linea del Partito o violazioni del presente Statuto o dei regolamenti o disattenda deliberati regolarmente adottati da organi del Par­tito è soggetto alle sanzioni disciplinari, irrogate dalla Commissione federale di garanzia o dalla Commissione Nazionale di Garanzia secondo le norme del regolamento di disciplina.

Il procedimento disciplinare deve essere promosso a pena di decadenza entro tre mesi dalla violazione e la commissione di garanzia deve riunirsi entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di accusa.

L’adesione ad altre formazioni politiche o l’appoggio a liste contrapposte a quelle del Partito comporta l’esclusione di diritto dal Partito senza necessità di procedimento disciplinare. L’iscritto che contesti tale esclusione può comunque adire i competenti organi di garanzia affinché, ove i fatti non sussistano, dichiarino il suo diritto a permanere nel Partito.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare si ritenga che dalla partecipazione dell’incolpato all’attività del Partito possa derivare danno, gli organi sezionali, federali o nazionali ne possono chiedere la sospensione mediante istanza rivolta alla Direzione Nazionale del Partito, che decide entro sette giorni dal ricevimento, sentito l’interessato.

Instaurato il procedimento disciplinare la competente commissione di garanzia può con decisione sempre revocabile rimuovere la sospensione o irrogare, anche d’ufficio, la sospensione cautelare. La sospensione viene comunque meno con la decisione del procedimento disciplinare.

 

Art. 11 – INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI

Le cariche di Presidente del Partito e vicepresidente del Partito, Segretario nazionale, componente della segreteria, Segretario federale, componente delle Commissioni di garanzia nazionale e federali e di componente del Collegio dei revisori dei conti, sono incompatibili con qualunque altro incarico esecutivo di Partito.

Sono incompatibili le cariche in organismi esecutivi di partito con incarichi di governo in enti territoriali dello stesso livello.

Non possono assumere incarichi di Partito di alcun genere quanti a qualunque titolo percepiscano dal partito stesso emolumenti diversi dai rimborsi spese o dal mancato guadagno.

Allorché si verifica una incompatibilità tra incarichi l’opzione da parte dell’interessato deve avvenire entro un mese dalla presa d’atto della sussistenza della medesima da parte del competente organismo del Partito.

L’incompatibilità non opera se per effetto dell’opzione il Partito perda le sue rappresentanze.

La sussistenza o la sopravvenienza di casi di incompatibilità può essere segnalata da qualunque iscritto.

Tali norme sono tassative ed inderogabili.

 

Art. 12 – DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Il Partito promuove e favorisce la più ampia e qualificata partecipazione di militanti e di simpatizzanti a tutti i livelli di rappresentanza dell’idea sardista.

Ogni iscritto ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero contribuendo all’elaborazione della linea politica del Partito.

Tutti gli atti del Partito sono conoscibili e consultabili dagli iscritti, salvo i limiti di legge.

L’iscritto cui sia stato negato il diritto di consultazione, nelle forme previste dal regolamento, può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

Gli iscritti hanno altresì diritto ad una tempestiva informazione sulle scelte e sulle principali decisioni adottate nelle diverse istanze di Partito con le motivazioni che le hanno determinate.

Il diritto di eleggere gli organismi dirigenti ai vari livelli, quello di essere eletto negli stessi o di essere delegato ai congressi a rappresentare il Partito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto e nei regolamenti.

I diritti degli iscritti devono essere esercitati personalmente.

 

Art. 13 – DOVERI DEGLI ISCRITTI

L’iscritto deve operare in maniera corrispondente alla ideologia sardista, nel rispetto dei presente Statuto, dei regolamenti, del codice etico in vigore e delle decisioni assunte dagli organismi di partito.

L’iscritto inoltre concorre al sostegno finanziario delle attività del Partito mediante la sottoscrizione annuale ordinaria e le altre forme previste dai regolamenti.

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