Statuto

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CAPO I

DEL PARTITO

 

Art. 1 – IL PARTITO

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione” è la libera associazione di coloro che si propongono, attraverso l’azione politica, di affermare la sovranità del popolo sardo sul proprio territorio, e di condurre la Nazione Sarda all’indipendenza.

 

Art. 2 – FEDERALISMO

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione”, co-fondatore dell’ALE – Alleanza Libera Europea, sostiene la libera unione federale o confederale in ambito europeo e mediterraneo di nazioni e popoli su basi di sovranità, solidarietà ed interesse reciproco.

Rivendica per il popolo sardo la soggettività politica.

 

Art. 3 – VALORI NAZIONALI

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione” afferma il diritto del Popolo sardo alla libertà ed alla felicità.

Riconosce nella lingua sarda, in tutte le sue varianti, l’espressione della coscienza nazionale del popolo sardo e pertanto opera per la sua diffusione, valorizzazione e uso ufficiale nella scuola e nelle istituzioni.

Tutela la pari dignità delle minoranze linguistiche presenti in Sardegna e sostiene il diritto al pieno sviluppo della loro identità.

Afferma il fondamentale diritto dei sardi residenti fuori dell’Isola di partecipare pienamente alla vita della Nazione.

Sostiene le lotte democratiche delle comunità nazionali che non godono dei pieni diritti di sovranità.

 

Art. 4 – VALORI SOCIALI

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione” esalta i valori della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza.

Si batte affinché tutti gli uomini e le donne godano di pari diritti, pari opportunità e abbiano gli stessi doveri.

Combatte ogni forma di razzismo e di sfruttamento dell’uomo sull’uomo.

Tutela la libertà religiosa, di manifestazione del pensiero, di parola, d’informazione, di comunicazione, di sindacato e di associazione.

Rifiuta il primato della guerra nella risoluzione delle controversie e adotta la non violenza come metodo di lotta politica.

Difende i diritti nazionali ed individuali del Popolo Sardo.

Valorizza e tutela il territorio della Sardegna, in un quadro di sviluppo economico sostenibile e di partecipazione delle popolazioni.

 

Art. 5 – SEGNI DEL PARTITO

La denominazione ufficiale completa è “Partidu Sardu - Partito Sardo d’Azione”, in sigla P.S.d’Az.

La lingua ufficiale del P.S.d’Az. è la lingua sarda nelle sue varianti.

È riconosciuto valore ufficiale anche agli atti di Partito nelle lingue comunemente usate in Sardegna.

La bandiera del Partito è un drappo bianco quadrato, bordato di nero, con campo crociato in rosso; nei quarti di campo reca le teste di quattro mori bendati rivolti a sinistra.

Le altre bandiere o simboli usati tradizionalmente costituiscono anch’essi patrimonio inviolabile del partito.

Il simbolo ufficiale del partito riproduce la bandiera.

Il motto è “fortza paris”.

L’inno del partito è: “Su patriottu sardu a sos feudatarios (Procurade ‘e moderare)”.


 

CAPO II

DEGLI ISCRITTI

 

Art. 6 – ADESIONE

Possono aderire al P.S.d’Az., conseguendo la qualifica di Sardista, tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e si impegnano all’osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

La richiesta di adesione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo Art. 8

E’ costituito il Movimento Giovanile Sardista al quale possono aderire gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di età.

Il Movimento Giovanile sardista si dota di propri regolamenti compatibili con l’ideologia sardista e con il presente Statuto.

Detti regolamenti saranno sottoposti all’ approvazione del Consiglio Nazionale del Partito.

 

Art. 7 – SARDISTI

I Sardisti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Partito. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto.

La qualifica di Sardista è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito, Movimento Politico o gruppo assembleare ove sia costituibile il gruppo sardista.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l’espulsione automatica dell’iscritto.

La candidatura alle cariche interne del Partito e alle elezioni in qualità di delegato dei Sardisti, è subordinata al decorso di sei mesi a partire dalla data di accettazione del tesseramento.

Il limite temporale di cui sopra non si applica quando si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto e a coloro che hanno rappresentato il Partito in occasione di elezioni, purché tesserati.

 

Art. 8 – ISCRIZIONE AL PARTITO E TESSERAMENTO

Il tesseramento al Partito Sardo apre il 1° gennaio di ogni anno.

A ciascun associato verrà rilasciata una tessera che dovrà essere rinnovata, con espressa volontà sottoscritta e anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 30 Settembre di ogni anno. Si dovrà contestualmente versare la quota associativa fissata, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale.

Dopo le verifiche che la Segreteria di Federazione effettuerà entro il 31 Ottobre, la tessera del Partito verrà emessa dalla Segreteria Nazionale entro il 31 Dicembre di ogni anno ed avrà valore per l’anno successivo.

La domanda di iscrizione al Partito va presentata, di norma, alla sezione territorialmente competente in ragione della residenza o del domicilio del richiedente.

Il direttivo di sezione si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L’eventuale diniego va motivato per iscritto e notificato al richiedente.

In caso di rigetto dell’istanza o per l’inutile decorso dei sessanta giorni la domanda può essere ripresentata alla segreteria della federazione che, sentito obbligatoriamente il coordinamento, potrà motivatamente accoglierla entro i successivi sessanta giorni.

La qualifica di sardista decorre dalla data di accettazione della domanda di tesseramento. La Sezione rilascerà una tessera provvisoria valida per l’anno di iscrizione.

Coloro che abbiano perduto a qualsiasi titolo la qualifica di sardista, qualora vengano meno i motivi di decadenza, possono chiedere il reintegro o la reiscrizione presentando istanza alla Direzione Nazionale che si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L’eventuale diniego può essere impugnato alla Commissione Nazionale di Garanzia.

Le corrette procedure di iscrizione e rinnovo del tesseramento, verranno precisate con apposito Regolamento.

 

Art. 9 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Sardista si perde:

1.   per dimissioni;

2.   per mancato rinnovo della tessera nelle forme e nei termini indicati dall’Art. 8 del presente Statuto e dai relativi regolamenti;

3.   per espulsione, secondo le procedure del presente Statuto;

4.   Per aver promosso causa davanti all'Autorità Giudiziaria contro il Partito senza avere preventivamente adito la Commissione Federale o Nazionale di Garanzia.

La sospensione della qualifica di iscritto avviene automaticamente qualora egli venga sottoposto a provvedimento giudiziario limitativo della libertà personale per reati non politici. La sospensione può essere revocata dal Consiglio nazionale qualora sussista il ragionevole sospetto di motivazione persecutoria.

La Direzione nazionale può sospendere cautelativamente gli iscritti rinviati a giudizio, valutate le circostanze e la rilevanza dei fatti.

 

Art. 10 – SANZIONI DISCIPLINARI

Ogniqualvolta l’iscritto compia atti contrari alla linea del Partito o violazioni del presente Statuto o dei regolamenti o disattenda deliberati regolarmente adottati da organi del Par­tito è soggetto alle sanzioni disciplinari, irrogate dalla Commissione federale di garanzia o dalla Commissione Nazionale di Garanzia secondo le norme del regolamento di disciplina.

Il procedimento disciplinare deve essere promosso a pena di decadenza entro tre mesi dalla violazione e la commissione di garanzia deve riunirsi entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di accusa.

L’adesione ad altre formazioni politiche o l’appoggio a liste contrapposte a quelle del Partito comporta l’esclusione di diritto dal Partito senza necessità di procedimento disciplinare. L’iscritto che contesti tale esclusione può comunque adire i competenti organi di garanzia affinché, ove i fatti non sussistano, dichiarino il suo diritto a permanere nel Partito.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare si ritenga che dalla partecipazione dell’incolpato all’attività del Partito possa derivare danno, gli organi sezionali, federali o nazionali ne possono chiedere la sospensione mediante istanza rivolta alla Direzione Nazionale del Partito, che decide entro sette giorni dal ricevimento, sentito l’interessato.

Instaurato il procedimento disciplinare la competente commissione di garanzia può con decisione sempre revocabile rimuovere la sospensione o irrogare, anche d’ufficio, la sospensione cautelare. La sospensione viene comunque meno con la decisione del procedimento disciplinare.

 

Art. 11 – INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI

Le cariche di Presidente del Partito e vicepresidente del Partito, Segretario nazionale, componente della segreteria, Segretario federale, componente delle Commissioni di garanzia nazionale e federali e di componente del Collegio dei revisori dei conti, sono incompatibili con qualunque altro incarico esecutivo di Partito.

Sono incompatibili le cariche in organismi esecutivi di partito con incarichi di governo in enti territoriali dello stesso livello.

Non possono assumere incarichi di Partito di alcun genere quanti a qualunque titolo percepiscano dal partito stesso emolumenti diversi dai rimborsi spese o dal mancato guadagno.

Allorché si verifica una incompatibilità tra incarichi l’opzione da parte dell’interessato deve avvenire entro un mese dalla presa d’atto della sussistenza della medesima da parte del competente organismo del Partito.

L’incompatibilità non opera se per effetto dell’opzione il Partito perda le sue rappresentanze.

La sussistenza o la sopravvenienza di casi di incompatibilità può essere segnalata da qualunque iscritto.

Tali norme sono tassative ed inderogabili.

 

Art. 12 – DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Il Partito promuove e favorisce la più ampia e qualificata partecipazione di militanti e di simpatizzanti a tutti i livelli di rappresentanza dell’idea sardista.

Ogni iscritto ha il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero contribuendo all’elaborazione della linea politica del Partito.

Tutti gli atti del Partito sono conoscibili e consultabili dagli iscritti, salvo i limiti di legge.

L’iscritto cui sia stato negato il diritto di consultazione, nelle forme previste dal regolamento, può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

Gli iscritti hanno altresì diritto ad una tempestiva informazione sulle scelte e sulle principali decisioni adottate nelle diverse istanze di Partito con le motivazioni che le hanno determinate.

Il diritto di eleggere gli organismi dirigenti ai vari livelli, quello di essere eletto negli stessi o di essere delegato ai congressi a rappresentare il Partito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto e nei regolamenti.

I diritti degli iscritti devono essere esercitati personalmente.

 

Art. 13 – DOVERI DEGLI ISCRITTI

L’iscritto deve operare in maniera corrispondente alla ideologia sardista, nel rispetto dei presente Statuto, dei regolamenti, del codice etico in vigore e delle decisioni assunte dagli organismi di partito.

L’iscritto inoltre concorre al sostegno finanziario delle attività del Partito mediante la sottoscrizione annuale ordinaria e le altre forme previste dai regolamenti.


 

CAPO III

DEL CONGRESSO NAZIONALE

 

Art. 14 – CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

Il Congresso nazionale è l’istanza sovrana del Partito.

Il Congresso nazionale è formato:

·       dal Presidente e dal Vice Presidente del Partito;

·       dai relatori designati per il dibattito;

·       dai delegati.

·       dai consiglieri nazionali e dai membri della segreteria uscenti

Nel Congresso hanno diritto di voto i soli delegati.

 

Art. 15 – POTERI DEL CONGRESSO

Il Congresso nazionale:

·       elegge il Presidente e il Vice Presidente del Partito;

·       elegge il Consiglio nazionale;

·       valuta le compatibilità con altri partiti e movimenti al fine dell’instaurarsi di rapporti organici di tipo confederativo;

·       delibera sulle modifiche statutarie e sui regolamenti di attuazione;

·       delibera sulle linee politiche in base a documenti di cui i delegati devono essere portatori.

·       delibera sugli argomenti sottoposti al suo giudizio dagli organi di partito;

·       delibera sullo scioglimento del Partito;

Le deliberazioni vanno assunte a maggioranza dei votanti.

Le proposte di modifiche statutarie si intendono approvate se ottengono il consenso di almeno 3/5 dei votanti, ed entrano in vigore subito dopo la chiusura del Congresso.

L’instaurazione di rapporti organici di tipo confederativo è decisa con una maggioranza pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento del Partito o la sua confluenza in altra organizzazione, deve essere deciso con una maggioranza pari ai 4/5 degli aventi diritto al voto. Nel caso non venga raggiunta tale maggioranza possono essere eletti dal Congresso solo coloro che abbiano votato contro lo scioglimento.

 

Art. 16 – CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso nazionale ordinario viene convocato dal Presidente del Partito ogni tre anni con comunicazione scritta a tutte le strutture organizzative e alle formazioni federate o aderenti al Partito almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

Il Congresso si svolge con le modalità stabilite dal regolamento.

Ogni Federazione ha diritto ad un numero di delegati proporzionale alla media dei voti riportati dalle liste o candidati del Partito nel ter­ritorio di competenza nelle ultime votazioni per l’elezione del Parlamento Europeo, della Camera dei deputati, del Senato, della Assemblea legislativa sarda e delle Amministrazioni provinciali.

Il regolamento stabilisce le modalità di partecipazione al Congresso delle sezioni costituite al di fuori della Sardegna.

 

Art. 17 – CONGRESSO STRAORDINARIO

Ogni qual volta la situazione politica generale o quella interna al Partito lo renda necessario, su specifica richiesta del Consiglio nazionale, ovvero della maggioranza delle federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, è convocato il Congresso straordinario.

Il Congresso straordinario si svolge con le procedure stabilite per il Congresso ordinario, in quanto compatibili, ma con tempi di convocazione più brevi.

I poteri del Congresso straordinario sono limitati agli argomento posti all’ordine del giorno.

 

ART. 18 – REFERENDUM

Su richiesta del Consiglio Nazionale o della maggioranza delle Federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, gli iscritti sono convocati a referendum per decidere questioni di generale interesse politico o organizzativo secondo le norme di cui all’apposito regolamento.

Le decisioni assunte attraverso i referendum sono vincolanti per il Partito fino al successivo Congresso.


 

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

 

Art. 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Presidente del Consiglio nazionale è anche Presidente del Partito.

Egli è il primo garante del rispetto dell’ideologia sardista, della democraticità e coerenza dell’azione degli organismi e del rispetto dello Statuto da parte degli iscritti.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Congresso Nazionale, su lista bloccata, indicante i due nominativi, a maggioranza dei votanti, ovvero dal Consiglio Nazionale quando gli stessi siano cessati dall’incarico per dimissioni volontarie, impedimento fisico o altre cause. L’elezione è valida se ottiene il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri nazionali calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Al Presidente del Consiglio Nazionale competono la convocazione, la organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio e la convocazione del Congresso Nazionale sia ordinario che straordinario e del referendum.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente del Consiglio Nazionale.

Al Presidente del Partito, vengono temporaneamente attribuite le funzioni del Segretario Nazionale, per dimissioni, impedimento permanente o altri motivi che impediscano a quest’ultimo l’esercizio delle sue funzioni.

Per la nomina è richiesta l’iscrizione al Partito da almeno 10 anni.

 

Art. 20 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Partito di fronte ai terzi ed in giudizio.

Entro un mese dalla data del Congresso egli viene eletto dal Consiglio Nazionale, a maggioranza assoluta calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta oppure con una maggioranza pari almeno ai 3/5 degli stessi votanti qualora il candidato proposto non sia iscritto al Partito da almeno 5 anni consecutivi.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Partito. Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata convocazione del Congresso Nazionale.

Esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale;

I candidati a Segretario Nazionale propongono al Consiglio Nazionale un proprio programma.

La maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Nazionale, determinata come al comma 2, può in ogni tempo sfiduciare il Segretario in carica mediante l’approvazione di una mozione contenente il nome del nuovo segretario.

Convoca e presiede la Segreteria Politica Nazionale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto.

Il Segretario Nazionale esprime in ogni circostanza le linee politiche elaborate e decise dal Congresso, convoca e presiede la Segreteria e la Direzione Nazionale, organizza le principali attività di Partito, avvalendosi della collaborazione delle strutture territoriali interessate.

Per dimissioni, impedimento permanente del Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale si riunirà entro trenta giorni dall’evento, per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

 

Art. 21 – LA SEGRETERIA

Il Segretario Nazionale, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

a) Il Vice Segretario Vicario

b) il Responsabile Organizzativo Nazionale;

c) il Responsabile per il coordinamento delle Federazioni.

L’avvenuta nomina, o revoca, verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

Fanno parte altresì della Segreteria :

·       il Segretario Amministrativo Nazionale;

·       il Responsabile degli affari esteri, che sarà anche rappresentante del Partito in seno all’ALE, eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale tra tutti gli iscritti.

Costoro costituiscono, con il Segretario Nazionale, la Segreteria Politica del Partito.

La Segreteria non può assumere, neanche in via d’urgenza, funzioni proprie del Consiglio Nazionale o di altri organi di partito.

 

Art. 22 – IL COLLEGIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

La gestione amministrativa e contabile del Partito è affidata al Collegio Amministrativo Nazionale, costituito dai Segretari Amministrativi Federali di ogni Federazione e da un membro, con la carica di Segretario Amministrativo Nazionale, al quale compete la responsabilità amministrativa e contabile del Partito, che funge da Presidente ed è eletto dal Consiglio Nazionale. Il Collegio Amministrativo Nazionale gestisce i flussi finanziari del Partito nei limiti delle norme di legge in materia e nel pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale, nonché nei limiti delle disponibilità di cassa. Il Segretario Amministrativo Nazionale può in ogni momento essere revocato dal Consiglio Nazionale. Il Collegio Amministrativo Nazionale si riunisce nei tempi e secondo le modalità stabilite dal comitato stesso o per effetto di delibera del Consiglio Nazionale. Le principali attribuzioni del Segretario Amministrativo Nazionale sono: l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul territorio dell’Unione Europea; la sottoscrizione di mandati di pagamento; l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Partito, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici la cui riscossione spetta al Segretario Nazionale; la gestione della contabilità del Partito, la tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia; ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge; Il Segretario Amministrativo Nazionale rilascerà apposita delega ai Segretari Amministrativi Federali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Partito, contratti di locazione immobiliare, contratti di locazione finanziaria, di lavoro, d’opera, di somministrazione, di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto. Il Consiglio Nazionale potrà conferire al Segretario Amministrativo Nazionale altre specifiche attribuzioni. Il Segretario Amministrativo, sentito il Collegio Amministrativo Nazionale, predispone: il bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro inerente per legge. il bilancio preventivo.

L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Nazionale, entro i quindici giorni successivi. Il Consiglio Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Nazionale alla sua pubblicazione a termini di legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo verrà approvato unitamente al bilancio consuntivo. Nel corso dell’anno, il Consiglio Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo. Almeno tre membri del Collegio Amministrativo Nazionale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Partito. Qualora l’esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio Nazionale entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, dovrà emanare un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

Le federazioni e le sezioni hanno completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

 

Art. 23 – DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione nazionale è l’organo esecutivo dei deliberati del Congresso e del Consiglio nazionale. Non può deliberare, neanche in via d’urgenza, su materie di esclusiva competenza dello stesso Consiglio Nazionale.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati può istituire commissioni di studio, di lavoro o di inchiesta, da comporsi tra i Sardisti militanti o con l’ausilio di tecnici esterni.

La Direzione nazionale viene eletta dal Consiglio nazionale sulla base di liste contenenti 8 candidati ed almeno 20 sottoscrittori.

La votazione avviene a scrutinio segreto, senza indicazione di preferenze, col sistema proporzionale puro. I candidati sono eletti secondo l’ordine di collocazione nella lista.

Di tutte le riunioni della Direzione nazionale deve essere redatto verbale scritto, riportante data e luogo della riunione, elenco dei presenti, delibere adottate e sunto della discussione. Tutto ciò varrà messo a disposizione per la consultazione da parte dei Sardisti presso la sede del Partito.

Della Direzione nazionale fanno parte:

·       il Presidente e il Vice Presidente del Partito;

·       il Segretario Nazionale;

·       il Vice Segretario Vicario;

·       il Responsabile Organizzativo Nazionale;

·       il Responsabile per il coordinamento delle Federazioni;

·       il Segretario Amministrativo Nazionale;

·       il Responsabile degli Affari Esteri;

·       gli otto componenti eletti in Consiglio Nazionale;

Possono partecipare senza diritto di voto:

·       i Segretari delle Federazioni;

·       il Capogruppo nel Consiglio Regionale e gli eletti nel Parlamento Italiano ed Europeo;

Le decisioni della Direzione, per essere valide, devono ottenere il consenso della maggioranza semplice, purché presente il numero legale.

La Direzione Nazionale può comminare la sospensione cautelare dell’iscritto nei casi di cui all’art. 10, comma 4 del presente Statuto.

In caso di comprovata inattività propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali.

 

Art. 24 – IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l’organo di elaborazione e definizione delle linee politiche generali e settoriali del Partito nel triennio tra i due Congressi e nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso

Viene eletto dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dal regolamento congressuale.

Il Consiglio Nazionale è composto:

·       dal Presidente del Partito che lo convoca e lo presiede;

·       dal Vice Presidente;

·       dal Segretario Nazionale;

·       dal Segretario Amministrativo Nazionale;

·       dal Responsabile degli Affari Esteri, eletto in prima seduta dallo stesso Consiglio Nazionale fra la generalità degli iscritti;

·       da 71 componenti eletti dal Congresso Nazionale;

·       dai Segretari o dai Commissari delle Federazioni Distrettuali;

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, in qualità di membri di diritto e concorrono alla formazione del quorum per la maggioranza assoluta o qualificata solo se presenti :

·       gli ex presidenti ed ex segretari del Partito che abbiano mantenuto continuativamente la tessera del Partito;

·       i componenti in carica delle Assemblee legislative sarda, italiana ed europea, i Presidenti delle Amministrazioni Provinciali, in regola con il tesseramento per l’anno in corso

·       7 componenti nominati dal Consiglio nazionale tra personalità di riconosciuto prestigio, anche non tesserati;

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i membri nominati della Segreteria Nazionale.

Il consiglio Nazionale elegge al suo interno, con metodo proporzionale, un ufficio di Presidenza di almeno tre membri.

Il Consiglio Nazionale viene convocato su iniziativa del Presidente, su richiesta del Segretario nazionale o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Partito, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Con nuova delibera la partecipazione continuativa può essere revocata in ogni momento.

Le norme di funzionamento del Consiglio Nazionale sono stabilite nell’apposito regolamento.

 

Art. 25 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

È di competenza del Consiglio Nazionale:

1.   approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Partito;

2.   deliberare su tutte le questioni rilevanti e di interesse generale del Partito;

3.   deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;

4.   approvare, modificare ed integrare, i regolamenti anche se approvati dal Congresso Nazionale;

5.   stabilire le quote associative e la loro ripartizione;

6.   verificare l’adozione e l’attuazione delle sue delibere da parte delle Federazioni Distrettuali;

7.   vigilare sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni;

Al Consiglio Nazionale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito. Con maggioranza assoluta degli aventi diritto calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Partito.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale comportano la convocazione automatica entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le Assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio Nazionale vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Presidente del Partito. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Nazionale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

 

Art. 27 – DECADENZA DEGLI INCARICHI DI PARTITO

La decadenza dalle cariche di Partito a livello nazionale, distrettuale o sezionale, avviene:

- per dimissioni;

- per provvedimenti disciplinari comportanti inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche;

- per non aver partecipato per 3 volte consecutive a riunioni dell’organo collegiale senza gravi e giustificati motivi.

L’assenza è comunque ingiustificata se non viene giustificata per iscritto entro la seduta successiva.

In caso di decadenza da organi collegiali, il decaduto è surrogato dal primo dei non eletti nella stessa lista.


 

CAPO V

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

Art. 27 – LA SEZIONE

La sezione è l’unità di base dell’organizzazione. Compito della sezione è quello di elaborare e organizzare nella comunità le iniziative sociali e culturali per l’attuazione della linea politica del Partito. Definisce inoltre le liste elettorali comunali.

La Sezione concorre alla definizione della politica generale del Partito.

La Sezione è costituita da almeno 10 iscritti nel centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti e da almeno 30 iscritti nei centri con popolazione superiore ai 15 mila.

La maggioranza degli iscritti della sezione deve risiedere nel territorio di competenza.

Il Coordinamento Distrettuale affida ad un commissario ad acta o a un comitato spontaneo di almeno tre persone, anche non iscritte, che ne facciano richiesta, la possibilità di costituire una sezione. In caso di diniego, il comitato spontaneo ha diritto di fare ricorso alla Direzione nazionale che, sentite le parti, decide.

Il tentativo di costituzione deve concludersi entro sessanta giorni dall’incarico con la convocazione di una assemblea costituente.

Nei centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti possono essere costituite più sezioni in ragione di una migliore organizzazione territoriale cittadina.

Le Sezioni presenti in un comune creano un coordinamento che delibera nelle materie di comune competenza.

Detto coordinamento sarà composto da una quota paritetica nominata da ciascuna Sezione e dalla restante parte eletta in ragione proporzionale da una assemblea generale di tutti gli iscritti del Comune.

Il Coordinamento Comunale elegge al suo interno il Segretario cittadino.

Le norme attuative per la costituzione e il funzionamento delle sezioni e dei coordinamenti comunali saranno previste da apposito regolamento.

 

Art. 29 – Il NUCLEO

Nei centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti dove non si raggiunga il numero minimo di iscritti necessari per la nascita di una Sezione, può essere costituito un Nucleo che abbia almeno tre iscritti.

Il Nucleo ha gli stessi compiti politici e segue le stesse procedure costitutive e operative della Sezione.

Per il Congresso di Federazione e per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale il Nucleo esprime una rappresentanza pari al numero dei voti congressuali assegnati al Comune di appartenenza diviso per dieci e moltiplicato per il numero degli iscritti.

Nomina un rappresentante, senza diritto di voto, nel Coordinamento Distrettuale.

È vietata la costituzione di Nuclei nei comuni dove è già presente una Sezione e in quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

In ogni Comune si può costituire un solo Nucleo.

 

Art. 29 bis – MOVIMENTI SARDISTI

I sardisti iscritti, con l’eventuale partecipazione di simpatizzanti, possono costituire movimenti, associazioni o altre forme di aggregazione che abbiano particolari finalità di intervento nella società, in specie nei settori tradizionalmente vicini alla linea programmatica del Partito quali la promozione della lingua, della storia, della cultura e della musica sarda; il volontariato in ogni forma; la tutela sociale, economica e legale dei lavoratori, dei pensionati e dei meno abbienti in genere; la protezione dei diritti dei Soggetti citati nell’art. 4 del presente Statuto.

I regolamenti prevedono le forme di loro possibile partecipazione alla vita del Partito.

 

Art. 30 – STRUTTURE DI FEDERAZIONE

Le sezioni costituite in ciascuna provincia, costituiscono la Federazione Provinciale.

Le attività della Federazione vengono organizzate e gestite da un Coordinamento eletto dal Congresso di Federazione.

Il Coordinamento della Federazione elegge al proprio interno il Segretario della Federazione e il Segretario Amministrativo Federale.

Il Segretario di Federazione, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

a) Il Vice Segretario Vicario

b) il Responsabile Organizzativo Federale;

c) il Responsabile per il coordinamento delle Sezioni provinciali;

i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Segretario Amministrativo Federale, la Segreteria Politica della Federazione.

Il Coordinamento di Federazione viene eletto dal Congresso della Federazione che si terrà ogni 3 anni secondo le modalità disciplinate con regolamento dal Consiglio nazionale.

Al Coordinamento di Federazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento previste per il Consiglio e La Segreteria Nazionali.

 

Art. 31 – COMPETENZE DEL COORDINAMENTO DI FEDERAZIONE

Il Coordinamento di Federazione elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Partito ed è competente:

·       dell’organizzazione dell’attività nel territorio sulla base di propri programmi e delle linee politiche del Partito;

·       della diffusione dell’informazione relativa alle attività di Partito ad ogni livello;

·       della designazione di propri candidati in occasione di competizioni elettorali;

·       della proposta di candidati a ricoprire incarichi negli or­ganismi amministrativi di propria competenza territoriale.

Per un efficace azione nel territorio il Coordinamento di federazione dovrà dotarsi di una sede idonea ad ospitare le attività di Partito e di mezzi atti a garantire la tempestiva cir­colazione delle informazioni tra le strutture di base.

 

Art. 32 – DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE

In casi di particolare gravità o di palese malfunzionamento gli organismi di base possono essere sciolti dalla Direzione Nazionale ovvero può essere nominato dalla Federazione un Commissario il cui mandato non può essere superiore ai 6 mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori 3 mesi.

Il provvedimento di scioglimento e la proroga di commissariamento sono motivatamente deliberati.

Contro lo scioglimento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.

Contro il commissariamento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione federale di garanzia.

Entro il periodo stabilito per la sua gestione, il Commissario deve assolvere ai compiti previsti dal mandato dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

In caso di comprovata inattività, la Direzione Nazionale propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali, nei limiti e per i tempi su indicati.

Contro il commissariamento della struttura federale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.


 

CAPO VI

ORGANISMI DI CONTROLLO

 

Art. 33 – COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

La Commissione nazionale di garanzia viene eletta dal Consiglio nazionale con voto singolo sui candidati.

I componenti devono essere scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi.

Essa è composta di 9 membri.

L’incarico di componente della Commissione nazionale di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.

La Commissione nazionale di garanzia è presieduta e coordinata dal Presidente del Partito.

La Commissione elegge nel suo interno un Vice Presidente che assume la piena responsabilità per il funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione nazionale di garanzia ha competenza sulle questioni disciplinari e per le altre materie previste nel presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa federazione degli incolpati.

Le decisioni adottate dalla Commissione nazionale di garanzia sono inappellabili ed hanno effetto immediato

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Consiglio Nazionale e degli altri organi nazionali ed i procedimenti connessi.

La Commissione Nazionale è organo di appello contro le decisioni delle commissioni federali.

 

Art. 34 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Le Commissioni federali di garanzia hanno funzioni analoghe a quelle della Commissione nazionale, limitatamente al territorio delle federazioni ed ai provvedimenti disciplinari la cui competenza non appartenga alla Commissione Nazionale.

Le Commissioni federali di garanzia sono composte da 7 membri che eleggono, al loro interno, un Presidente.

Per le deliberazioni e la validità delle riunioni delle Commissioni federali di garanzia valgono le stesse norme previste dall’articolo precedente.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa sezione degli incolpati.

 

Art. 35 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viene nominato dal Consiglio Nazionale il Collegio dei revisori del conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, aventi i titoli previsti dalle norme di legge, anche non iscritti al Partito.


 

CAPO VII

NORME FINALI

 

Art. 36 – REGOLAMENTI

La vita del Partito nei suoi aspetti fondamentali è regolata, oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti.

I candidati del Partito nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna vengono designati attraverso il metodo delle consultazioni primarie, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Sono obbligatori i regolamenti nelle seguenti materie:

·       Iscrizioni e tesseramento

·       funzionamento degli organi deliberativi ed esecutivi;

·       patrimonio, finanza e contabilità;

·       congressi;

·       disciplina;

·       designazione dei candidati alle elezioni e a cariche pubbliche;

·       referendum;

·       organizzazione delle federazioni, delle sezioni e dei loro organismi di coordi­namento.

È altresì adottato un Codice etico e comportamentale dei Sardisti iscritti e di coloro che ricoprano cariche istituzionali o che rappresentino il Partito in qualsiasi consesso.

In caso di dubbi interpretativi la Commissione Nazionale di Garanzia farà riferimento:

·       All’interpretazione logica e letterale delle norme;

·       All’interpretazione delle norme statutarie la più aperta e compatibile con l’ideologia sardista;

·       All’applicazione di procedimenti strettamente analogici;

·       Al diritto consuetudinario del popolo sardo.

I regolamenti di attuazione devono essere approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.