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Statuto - CAPO VII NORME FINALI

Indice articoli

 

CAPO VII

NORME FINALI

 

Art. 36 – REGOLAMENTI

La vita del Partito nei suoi aspetti fondamentali è regolata, oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti.

I candidati del Partito nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna vengono designati attraverso il metodo delle consultazioni primarie, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Sono obbligatori i regolamenti nelle seguenti materie:

·       Iscrizioni e tesseramento

·       funzionamento degli organi deliberativi ed esecutivi;

·       patrimonio, finanza e contabilità;

·       congressi;

·       disciplina;

·       designazione dei candidati alle elezioni e a cariche pubbliche;

·       referendum;

·       organizzazione delle federazioni, delle sezioni e dei loro organismi di coordi­namento.

È altresì adottato un Codice etico e comportamentale dei Sardisti iscritti e di coloro che ricoprano cariche istituzionali o che rappresentino il Partito in qualsiasi consesso.

In caso di dubbi interpretativi la Commissione Nazionale di Garanzia farà riferimento:

·       All’interpretazione logica e letterale delle norme;

·       All’interpretazione delle norme statutarie la più aperta e compatibile con l’ideologia sardista;

·       All’applicazione di procedimenti strettamente analogici;

·       Al diritto consuetudinario del popolo sardo.

I regolamenti di attuazione devono essere approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.

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