Statuto - CAPO VII NORME FINALI
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CAPO VII
NORME FINALI
Art. 36 – REGOLAMENTI
La vita del Partito nei suoi aspetti fondamentali è regolata, oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti.
I candidati del Partito nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna vengono designati attraverso il metodo delle consultazioni primarie, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento.
I regolamenti sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.
Sono obbligatori i regolamenti nelle seguenti materie:
· Iscrizioni e tesseramento
· funzionamento degli organi deliberativi ed esecutivi;
· patrimonio, finanza e contabilità;
· congressi;
· disciplina;
· designazione dei candidati alle elezioni e a cariche pubbliche;
· referendum;
· organizzazione delle federazioni, delle sezioni e dei loro organismi di coordinamento.
È altresì adottato un Codice etico e comportamentale dei Sardisti iscritti e di coloro che ricoprano cariche istituzionali o che rappresentino il Partito in qualsiasi consesso.
In caso di dubbi interpretativi la Commissione Nazionale di Garanzia farà riferimento:
· All’interpretazione logica e letterale delle norme;
· All’interpretazione delle norme statutarie la più aperta e compatibile con l’ideologia sardista;
· All’applicazione di procedimenti strettamente analogici;
· Al diritto consuetudinario del popolo sardo.
I regolamenti di attuazione devono essere approvati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto.
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