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Statuto - CAPO VI ORGANISMI DI CONTROLLO

Indice articoli

 

CAPO VI

ORGANISMI DI CONTROLLO

 

Art. 33 – COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

La Commissione nazionale di garanzia viene eletta dal Consiglio nazionale con voto singolo sui candidati.

I componenti devono essere scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi.

Essa è composta di 9 membri.

L’incarico di componente della Commissione nazionale di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.

La Commissione nazionale di garanzia è presieduta e coordinata dal Presidente del Partito.

La Commissione elegge nel suo interno un Vice Presidente che assume la piena responsabilità per il funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione nazionale di garanzia ha competenza sulle questioni disciplinari e per le altre materie previste nel presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa federazione degli incolpati.

Le decisioni adottate dalla Commissione nazionale di garanzia sono inappellabili ed hanno effetto immediato

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Consiglio Nazionale e degli altri organi nazionali ed i procedimenti connessi.

La Commissione Nazionale è organo di appello contro le decisioni delle commissioni federali.

 

Art. 34 – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Le Commissioni federali di garanzia hanno funzioni analoghe a quelle della Commissione nazionale, limitatamente al territorio delle federazioni ed ai provvedimenti disciplinari la cui competenza non appartenga alla Commissione Nazionale.

Le Commissioni federali di garanzia sono composte da 7 membri che eleggono, al loro interno, un Presidente.

Per le deliberazioni e la validità delle riunioni delle Commissioni federali di garanzia valgono le stesse norme previste dall’articolo precedente.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa sezione degli incolpati.

 

Art. 35 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Viene nominato dal Consiglio Nazionale il Collegio dei revisori del conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, aventi i titoli previsti dalle norme di legge, anche non iscritti al Partito.

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