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Statuto - CAPO V ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Indice articoli

 

CAPO V

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

Art. 27 – LA SEZIONE

La sezione è l’unità di base dell’organizzazione. Compito della sezione è quello di elaborare e organizzare nella comunità le iniziative sociali e culturali per l’attuazione della linea politica del Partito. Definisce inoltre le liste elettorali comunali.

La Sezione concorre alla definizione della politica generale del Partito.

La Sezione è costituita da almeno 10 iscritti nel centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti e da almeno 30 iscritti nei centri con popolazione superiore ai 15 mila.

La maggioranza degli iscritti della sezione deve risiedere nel territorio di competenza.

Il Coordinamento Distrettuale affida ad un commissario ad acta o a un comitato spontaneo di almeno tre persone, anche non iscritte, che ne facciano richiesta, la possibilità di costituire una sezione. In caso di diniego, il comitato spontaneo ha diritto di fare ricorso alla Direzione nazionale che, sentite le parti, decide.

Il tentativo di costituzione deve concludersi entro sessanta giorni dall’incarico con la convocazione di una assemblea costituente.

Nei centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti possono essere costituite più sezioni in ragione di una migliore organizzazione territoriale cittadina.

Le Sezioni presenti in un comune creano un coordinamento che delibera nelle materie di comune competenza.

Detto coordinamento sarà composto da una quota paritetica nominata da ciascuna Sezione e dalla restante parte eletta in ragione proporzionale da una assemblea generale di tutti gli iscritti del Comune.

Il Coordinamento Comunale elegge al suo interno il Segretario cittadino.

Le norme attuative per la costituzione e il funzionamento delle sezioni e dei coordinamenti comunali saranno previste da apposito regolamento.

 

Art. 29 – Il NUCLEO

Nei centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti dove non si raggiunga il numero minimo di iscritti necessari per la nascita di una Sezione, può essere costituito un Nucleo che abbia almeno tre iscritti.

Il Nucleo ha gli stessi compiti politici e segue le stesse procedure costitutive e operative della Sezione.

Per il Congresso di Federazione e per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale il Nucleo esprime una rappresentanza pari al numero dei voti congressuali assegnati al Comune di appartenenza diviso per dieci e moltiplicato per il numero degli iscritti.

Nomina un rappresentante, senza diritto di voto, nel Coordinamento Distrettuale.

È vietata la costituzione di Nuclei nei comuni dove è già presente una Sezione e in quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

In ogni Comune si può costituire un solo Nucleo.

 

Art. 29 bis – MOVIMENTI SARDISTI

I sardisti iscritti, con l’eventuale partecipazione di simpatizzanti, possono costituire movimenti, associazioni o altre forme di aggregazione che abbiano particolari finalità di intervento nella società, in specie nei settori tradizionalmente vicini alla linea programmatica del Partito quali la promozione della lingua, della storia, della cultura e della musica sarda; il volontariato in ogni forma; la tutela sociale, economica e legale dei lavoratori, dei pensionati e dei meno abbienti in genere; la protezione dei diritti dei Soggetti citati nell’art. 4 del presente Statuto.

I regolamenti prevedono le forme di loro possibile partecipazione alla vita del Partito.

 

Art. 30 – STRUTTURE DI FEDERAZIONE

Le sezioni costituite in ciascuna provincia, costituiscono la Federazione Provinciale.

Le attività della Federazione vengono organizzate e gestite da un Coordinamento eletto dal Congresso di Federazione.

Il Coordinamento della Federazione elegge al proprio interno il Segretario della Federazione e il Segretario Amministrativo Federale.

Il Segretario di Federazione, per l’esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

a) Il Vice Segretario Vicario

b) il Responsabile Organizzativo Federale;

c) il Responsabile per il coordinamento delle Sezioni provinciali;

i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Segretario Amministrativo Federale, la Segreteria Politica della Federazione.

Il Coordinamento di Federazione viene eletto dal Congresso della Federazione che si terrà ogni 3 anni secondo le modalità disciplinate con regolamento dal Consiglio nazionale.

Al Coordinamento di Federazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento previste per il Consiglio e La Segreteria Nazionali.

 

Art. 31 – COMPETENZE DEL COORDINAMENTO DI FEDERAZIONE

Il Coordinamento di Federazione elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Partito ed è competente:

·       dell’organizzazione dell’attività nel territorio sulla base di propri programmi e delle linee politiche del Partito;

·       della diffusione dell’informazione relativa alle attività di Partito ad ogni livello;

·       della designazione di propri candidati in occasione di competizioni elettorali;

·       della proposta di candidati a ricoprire incarichi negli or­ganismi amministrativi di propria competenza territoriale.

Per un efficace azione nel territorio il Coordinamento di federazione dovrà dotarsi di una sede idonea ad ospitare le attività di Partito e di mezzi atti a garantire la tempestiva cir­colazione delle informazioni tra le strutture di base.

 

Art. 32 – DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE

In casi di particolare gravità o di palese malfunzionamento gli organismi di base possono essere sciolti dalla Direzione Nazionale ovvero può essere nominato dalla Federazione un Commissario il cui mandato non può essere superiore ai 6 mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori 3 mesi.

Il provvedimento di scioglimento e la proroga di commissariamento sono motivatamente deliberati.

Contro lo scioglimento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.

Contro il commissariamento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione federale di garanzia.

Entro il periodo stabilito per la sua gestione, il Commissario deve assolvere ai compiti previsti dal mandato dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

In caso di comprovata inattività, la Direzione Nazionale propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali, nei limiti e per i tempi su indicati.

Contro il commissariamento della struttura federale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.

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