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Statuto - CAPO III DEL CONGRESSO NAZIONALE

Indice articoli

 

CAPO III

DEL CONGRESSO NAZIONALE

 

Art. 14 – CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

Il Congresso nazionale è l’istanza sovrana del Partito.

Il Congresso nazionale è formato:

·       dal Presidente e dal Vice Presidente del Partito;

·       dai relatori designati per il dibattito;

·       dai delegati.

·       dai consiglieri nazionali e dai membri della segreteria uscenti

Nel Congresso hanno diritto di voto i soli delegati.

 

Art. 15 – POTERI DEL CONGRESSO

Il Congresso nazionale:

·       elegge il Presidente e il Vice Presidente del Partito;

·       elegge il Consiglio nazionale;

·       valuta le compatibilità con altri partiti e movimenti al fine dell’instaurarsi di rapporti organici di tipo confederativo;

·       delibera sulle modifiche statutarie e sui regolamenti di attuazione;

·       delibera sulle linee politiche in base a documenti di cui i delegati devono essere portatori.

·       delibera sugli argomenti sottoposti al suo giudizio dagli organi di partito;

·       delibera sullo scioglimento del Partito;

Le deliberazioni vanno assunte a maggioranza dei votanti.

Le proposte di modifiche statutarie si intendono approvate se ottengono il consenso di almeno 3/5 dei votanti, ed entrano in vigore subito dopo la chiusura del Congresso.

L’instaurazione di rapporti organici di tipo confederativo è decisa con una maggioranza pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento del Partito o la sua confluenza in altra organizzazione, deve essere deciso con una maggioranza pari ai 4/5 degli aventi diritto al voto. Nel caso non venga raggiunta tale maggioranza possono essere eletti dal Congresso solo coloro che abbiano votato contro lo scioglimento.

 

Art. 16 – CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso nazionale ordinario viene convocato dal Presidente del Partito ogni tre anni con comunicazione scritta a tutte le strutture organizzative e alle formazioni federate o aderenti al Partito almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

Il Congresso si svolge con le modalità stabilite dal regolamento.

Ogni Federazione ha diritto ad un numero di delegati proporzionale alla media dei voti riportati dalle liste o candidati del Partito nel ter­ritorio di competenza nelle ultime votazioni per l’elezione del Parlamento Europeo, della Camera dei deputati, del Senato, della Assemblea legislativa sarda e delle Amministrazioni provinciali.

Il regolamento stabilisce le modalità di partecipazione al Congresso delle sezioni costituite al di fuori della Sardegna.

 

Art. 17 – CONGRESSO STRAORDINARIO

Ogni qual volta la situazione politica generale o quella interna al Partito lo renda necessario, su specifica richiesta del Consiglio nazionale, ovvero della maggioranza delle federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, è convocato il Congresso straordinario.

Il Congresso straordinario si svolge con le procedure stabilite per il Congresso ordinario, in quanto compatibili, ma con tempi di convocazione più brevi.

I poteri del Congresso straordinario sono limitati agli argomento posti all’ordine del giorno.

 

ART. 18 – REFERENDUM

Su richiesta del Consiglio Nazionale o della maggioranza delle Federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, gli iscritti sono convocati a referendum per decidere questioni di generale interesse politico o organizzativo secondo le norme di cui all’apposito regolamento.

Le decisioni assunte attraverso i referendum sono vincolanti per il Partito fino al successivo Congresso.

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