Regolamento per lo svolgimento dei CONGRESSI DI FEDERAZIONE

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Regolamento per lo svolgimento dei CONGRESSI DI FEDERAZIONE

Approvato dal Consiglio Nazionale di Ghilarza iI 2 luglio 2005

CAPO I

La Federazione

ART. 1

Coordinamento di Federazione

Il Coordinamento di Federazione, che sarà eletto dal Congresso della Federazione, è costituito da un numero di componenti definito dal numero totale degli iscritti:

da  0  a   250      13 componenti, oltre il 5% degli iscritti

nel numero non sono compresi quelli di diritto.

Il Coordinamento di Federazione elegge al proprio interno il Segretario della Federazione e il Segretario Amministrativo.

La seduta per l’elezione del Segretario, del Segretario Amministrativo e la nomina dei componenti la segreteria politica della Federazione deve essere convocata entro quindici giorni dalla data del Congresso dalla Commissione Organizzatrice.

Il Segretario di Federazione viene eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; qualora dopo i primi due scrutini, nessuno dei candidati abbia ottenuto il numero di voti necessario per l’elezione, sarà eletto alla carica di Segretario il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Segretario Amministrativo della Federazione viene eletto con le stesse modalità e procedure del Segretario di Federazione.

Il Segretario di Federazione, nomina ed eventualmente revoca, fra i sardisti militanti della Federazione, il Vice Segretario Vicario, il Responsabile Organizzativo Federale ed il responsabile per il coordinamento delle sezioni della Federazione, i quali costituiscono, con il Segretario, la Segreteria Politica della Federazione.

Il Coordinamento di Federazione è presieduto dal Segretario o, in caso di suo impedimento, dal Vice Segretario e dovrà essere convocato in seduta ordinaria, per iscritto, almeno una volta ogni sei mesi.

Il Coordinamento di Federazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Segretario o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

Le riunioni straordinarie potranno essere convocate nel termine di 48 ore.

La seduta è valida se è presente almeno 1/3 dei componenti il Coordinamento di Federazione.

Le deliberazioni sono approvate se raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo i casi indicati dallo Statuto del Partito.

ART. 2

Componenti  del Coordinamento di Federazione

Nel Coordinamento di Federazione deve essere assicurata la presenza  di almeno un componente, con potere solo consultivo, per le Sezioni che non hanno un rappresentante eletto all’interno delle liste congressuali;

Il Componente  nel Coordinamento è nominato dalla Sezione e deve essere comunicato al Comitato Organizzativo entro la settimana seguente la data del Congresso.

Le Sezioni di nuova costituzione, successiva al Congresso, all'atto dell’elezione del Segretario, nominano un proprio rappresentante in seno al Coordinamento di Federazione con solo potere consultivo.

Gli altri componenti  del Coordinamento sono i Componenti delle Assemblee legislative ed i Consiglieri e Assessori Provinciali della Federazione, eletti nelle liste del Partito.

CAPO II

Svolgimento dei Congressi di Federazione

ART. 3

Delibera di convocazione

La delibera di convocazione del Congresso di Federazione viene inviata a tutte le unità di base del Partito operanti nell’ambito della Federazione.

La delibera contiene il tema del Congresso, la data di svolgimento e quella di presentazione di eventuali tesi o mozioni congressuali nella sede della Federazione.

ART. 4

Organizzazione del Congresso 

L’organizzazione del Congresso è curata da un’apposita Commissione presieduta dal Segretario di Federazione  e composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti eletti  dal Coordinamento di Federazione. La Commissione ha compiti operativi che si concludono con l’insediamento del Coordinamento di Federazione.

Qualora la Federazione fosse commissariata, il Commissario di Federazione convocherà il Congresso.

ART. 5

Partecipazione al Congresso

Al Congresso di Federazione hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti al Partito nell'ambito della Federazione. Hanno diritto di voto tutti gli iscritti accreditati al Congresso.

Ad ogni Comune compete un numero di voti congressuali pari alla media dei voti riportati dal Partito, con proprie liste, alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa Sarda (collegio unico regionale e circoscrizione elettorale provinciale), del Consiglio Provinciale, della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento Europeo, nelle ultime consultazioni elettorali.

In tutte le operazioni di calcolo gli arrotondamenti sono di tipo algebrico. I voti di pertinenza comunale sono distribuiti fra tutti gli iscritti partecipanti al Congresso in misura uguale per ciascuno.

La verifica sulla partecipazione al Congresso viene effettuata dalla Commissione verifica poteri, sulla base della presenza accertata mediante firma, da un’ora prefissata ed indicata nell’avviso di convocazione del Congresso.

Gli iscritti non appartenenti a sezioni regolarmente costituite a norma dello Statuto sono portatori di un numero di voti pari alla metà di quello risultante dalle precedenti norme.

ART. 6

Procedute congressuali

I lavori vengono aperti dal Segretario di Federazione che propone immediatamente ai congressisti l’elezione del Presidente del Congresso.

Il Presidente del Congresso eletto propone l’elezione dell’ufficio di Presidenza che si compone del Presidente stesso, di due Vice Presidente e di due Segretari.

Il Congresso elegge altresì la Commissione verifica poteri che si compone di cinque membri. La Commissione elegge al suo interno il Presidente e un Segretario. L’elezione di tutti i componenti dei suddetti organismi avviene a maggioranza degli aventi  diritto al voto e per alzata di mano.

ART. 7

Norma transitoria 

In sede di prima applicazione la partecipazione al Congresso di Federazione è garantita a quanti siano iscritti al partito, nell'ambito della Federazione, entro la data di scadenza  fissata per il tesseramento dell’anno in corso.