Regolamento per lo svolgimento del CONGRESSO NAZIONALE

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Regolamento per lo svolgimento del CONGRESSO NAZIONALE

approvato dal Consiglio Nazionale di Ghilarza il 7 luglio 2004

 Art. 1

La delibera di convocazione del Congresso viene inviata a tutte le strutture ed alle unità di base del Partito.

La delibera contiene il tema per le tesi congressuali, la data di svolgimento del Congresso e quella di presentazione delle tesi nella sede del Partito. Le tesi presentate, sottoscritte da almeno 100 iscritti al Partito, vanno inviate dalla Segreteria Nazionale entro 15 giorni alle unità di base e a tutte le altre strutture del Partito.

 ART. 2

L’ organizzazione del Congresso è curata da apposita Commissione presieduta dal Segretario Nazionale e composta da quattro componenti eletti dal Consiglio Nazionale e quattro supplenti.

La Commissione ha compiti operativi che si concludono con la chiusura del Congresso.

 ART. 3

La Commissione di cui all’art.2 del presente regolamento determina il numero dei delegati che competono ad ogni Federazione ai sensi del comma 3 dell’art.16 dello Statuto. Le frazioni sono arrotondate per eccesso. Ogni delegato esprime in sede congressuale un voto.

 ART. 4

Le candidature a delegato devono essere presentate presso le Federazioni almeno due giorni prima dell’assemblea precongressuale.

Qualunque iscritto può presentare candidature, per le quali non è richiesta accettazione. Il candidato può ritirare la sua candidatura e può dichiarare l’adesione ad una delle tesi congressuali.

Le candidature vengono iscritte in un’unica lista a base federale in ordine alfabetico. La lista viene riportata nelle schede di votazione.

 ART. 5

La commissione preparatoria del Congresso può delegare a suoi singoli componenti, o ad altri iscritti, i compiti precongressuali che sono per loro natura decentrati presso le federazioni.

La commissione autorizza l’effettuazione delle assemblee precongressuali nelle sedi decentrate. La commissione può stabilire in via generale che, salvo il caso dei Comuni in cui vi siano più sezioni, tutte le assemblee precongressuali si svolgano in sede sezionale, nei locali delle sezioni, o in altri locali idonei.

La commissione assicura la sua presenza a tutte le assemblee precongressuali. L’assenza del rappresentante della commissione non comporta alcune conseguenza per la validità.

 ART. 6

All’atto dell’indizione del Congresso il Consiglio Nazionale può stabilire che il voto sia raccolto in urne separate per Comuni.

In tal caso il singolo voto viene moltiplicato per il quoziente ottenuto dividendo la media dei voti ottenuta dal Partito nel Comune nelle ultime votazioni per l’elezione del Parlamento europeo, della Camera dei Deputati e del Senato, dell’Assemblea legislativa sarda e delle Amministrazioni provinciali per il numero dei votanti appartenenti a sezioni del Comune nell'assemblea precongressuale ed all’unità per eccesso.

Il voto per i delegati si esprime tracciando a fianco del nome dei candidati prescelti una croce o altro segno.

Qualora la scheda presenti un numero di preferenze superiore a un quarto dei delegati da eleggere la scheda medesima è nulla.

 ART. 7

Le rinunzie alla delega devono pervenire in forma scritta alla Commissione preparatoria del Congresso prima dell’insediamento della commissione verifica poteri del Congresso.

La commissione verifica poteri surroga i rinunziatari con i primi dei non eletti presenti al Congresso. La non presenza è accertata mediante due appelli a distanza non inferiore ad un ora.

 ART. 8

IL Congresso, su proposta del suo Presidente, elegge l’ufficio di Presidenza che si compone del Presidente stesso, di due vice presidenti e di due segretari.

Il Congresso elegge altresì la Commissione verifica poteri che si compone di un rappresentante per Federazione. La Commissione elegge al suo interno il Presidente e un Segretario.

 ART. 9

IL presidente ed il Vicepresidente del Partito sono eletti dal Congresso prima dell’elezione del Consiglio Nazionale, sulla base di liste, sottoscritte da almeno un decimo dei delegati e portanti l’indicazione di entrambi i nominativi.

Sono eletti il Presidente ed il Vicepresidente della lista più votata.

Modifiche apportate dal Consiglio Nazionale in data 02.09.2006:

·    I nuclei votano ognuno in urne separate con un quoziente del 50%.

·    si lasciano libere le singole federazioni di determinare la sede delle votazioni, ovvero se debba essere unica oppure si debbano stabilire più sedi nel territorio.

I risultati elettorali da prendere in considerazione ai sensi dell’art.6 sono relativi a: Regionali-Provincia-Senato