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Europee: Psd'Az, Giunta Pigliaru si costituisca con ATDS contro legge elettorale

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Questa mattina, presso la sala stampa del Consiglio regionale della Sardegna a Cagliari, si è tenuta una conferenza stampa per illustrare l’Interpellanza che il Gruppo Psd’az in Consiglio regionale, primo firmatario il Capogruppo Christian Solinas, ha rivolta al Presidente della Regione Pigliaru, per verificare le intenzioni dell’Esecutivo a difesa del diritto del Popolo sardo ad eleggere propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo in conformità alle norme di maggior tutela riservate alle minoranze linguistiche storiche. Alla Conferenza stampa è intervenuto anche il Presidente dell’Associazione per la tutela dei diritti dei sardi, dott. Flavio Cabitza che ha spiegato i possibili effetti e gli sviluppi dell’ordinanza del Tribunale di Cagliari dello scorso 12 maggio 2014 sul proprio ricorso contro lo Stato italiano in merito alla discriminazione e conseguente distorsione della rappresentanza degli appartenenti alla minoranza linguistica sarda determinata dalla legge elettorale europea, e le azioni che l’Associazione che presiede intende intraprendere al fine dell’annullamento delle stesse elezioni europee nella circoscrizione elettorale Insulare.

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INTERPELLANZA SOLINAS Christian, CARTA, ORRÙ sul diritto del Popolo sardo ad eleggere propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo in conformità alle norme di maggior tutela riservate alle minoranze linguistiche storiche, urgente con richiesta di svolgimento in aula

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I sottoscritti Consiglieri,

premesso che:

-     la Regione Sardegna, con l’Art. 1 della legge regionale n. 26 del 15 ottobre 1997, assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna, l'edificazione di un'Europa fondata sulla diversità nelle culture regionali;

-     l’art.2 della legge 15 dicembre 1999 n.482 prevede che “in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo”;

-     la normativa comunitaria riconosce “la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze” e garantisce “ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione dalla legge” attraverso l’adozione di “misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza” (artt. 1 e 2 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995, ratificata con L. 28 agosto 1997, n. 302 in Gazzetta Ufficiale n. 215 S.O. del 15 settembre 1997);

-     negli ordinamenti giuridici di diversi stati europei sono state introdotte specifiche norme in materia elettorale, finalizzate a garantire la rappresentanza delle minoranze etniche linguistiche, anche limitando gli effetti distorsivi delle soglie di sbarramento;

-     nell’ordinamento italiano analoghe misure sono state adottate per l’elezione della Camera dei deputati con riferimento alle soglie minime di accesso al riparto dei seggi e per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo mediante la possibilità di collegamento per le liste delle minoranze linguistiche tedesca, slovena e francese, con un altro partito che si presenti in tutti i collegi,

considerato che:

-     la legge n. 18/1979 e ss.mm.ii. sulla elezione della delegazione italiana al Parlamento Europeo introduce un’evidente discriminazione tra le minoranze linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999 n.482 ed in particolare lesiva del diritto di uguaglianza e di rappresentanza del Popolo sardo, al quale non sono estese le norme speciali e derogatorie di cui agli articoli 12, 21 e 22 della richiamata legge elettorale europea previste per le minoranze francese della Valle d’Aosta, tedesca della Provincia di Bolzano e slovena del Friuli Venezia Giulia,

dato atto che:

-     l’Associazione per la tutela dei diritti dei sardi, sulla base delle superiori considerazioni e premesse, ha promosso uno specifico ricorso presso il Tribunale di Cagliari sottoscritto dal suo presidente dott. Flavio Cabitza e da vari rappresentanti di corpi sociali identitari che chiama direttamente in causa lo Stato italiano;

-     in data 12 maggio 2014 il giudice designato del Tribunale di Cagliari dott. Ignazio Tamponi, ha disposto la sospensione del giudizio (Ruolo Gen. n.5 del 2014), ritenendo “rilevante e non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt.12, comma 9, 21, comma 1 nn. 1 e 3, e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e s.m.i., concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” in relazione agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, e provvedendo contestualmente, alla immediata trasmissione alla Corte Costituzionale dei relativi atti,

valutato che:

-     il pronunciamento testè richiamato, che peraltro segue un analogo rinvio alla Corte costituzionale disposto dal Tribunale di Venezia con riguardo alla soglia di sbarramento del 4%, rappresenta una prima fondamentale affermazione del più volte rivendicato diritto del Popolo sardo alla propria rappresentanza in sede europea, anche al fine di poter meglio tutelare i propri interessi vitali nei centri decisionali di Strasburgo e del Lussemburgo;

-     tale storico risultato è stato ottenuto grazie all’impegno ed all’abnegazione della citata Associazione per la tutela dei diritti dei sardi nella totale assenza di iniziative delle preposte istituzioni regionali,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione per sapere:

-     quali intendimenti abbia, unitamente alla propria Giunta, in ordine alla tutela del diritto del Popolo sardo ad eleggere propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo, salvaguardando la libertà di voto e la possibilità di candidarsi per gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda, così come garantito sia costituzionalmente che dalle norme sovranazionali e Convenzioni Internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia ma clamorosamente non ancora riconosciuto nella legge 18/1979 e ss.mm.ii. sulla elezione della delegazione italiana al Parlamento Europeo;

-     se intenda supportare l’iniziativa promossa dall’Associazione per la tutela dei diritti dei sardi, anche intervenendo nel giudizio instaurato ovvero adottando ulteriori provvedimenti ovvero ancora ricorrendo per l’annullamento delle elezioni europee del 25 maggio 2014.

I Consiglieri Regionali

F.to SOLINAS Christian, CARTA, ORRÙ

Cagliari, 20 maggio 2014

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