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Dimissioni tardive o Fuori tempo massimo?

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Ed ecco come per incanto, ad elezioni regionali, già concluse da circa un mese, viene pubblicato zitto zitto, quatto quatto, in data 14 marzo 2014, il decreto N. 35 del 12 marzo 2014 di nomina di un componente del consiglio di amministrazione nell’Ente foreste della Sardegna.

Fin qua niente di strano, parrebbe una semplice ed ordinaria sostituzione di un componente dimissionario. Il Dott. Roberto Marino Marceddu, sindaco di Gairo, che conosco come un ottimo amministratore, è stato chiamato a sostituire il signor Giovanni Battista Tatti, Sindaco di Ruinas, in quanto lo stesso, ha rassegnato le proprie dimissioni dal c.d.a dell’Ente, a far data dal 14 febbraio 2014.

Avete letto bene, nessun errore, è riportato nero su bianco, a firma Cappellacci.

Ecco il link dove potete trovare il documento Decreto del Presidente del 12 marzo 2014, n.35 [file.pdf]. (Ente foreste della Sardegna. Nomina componente del consiglio di amministrazione).

Allora, ricapitoliamo, posto che il signor Tatti Giovanni Battista, era candidato nella lista circoscrizionale di Oristano nel Partito di Oppi e, che risulta tra i candidati dell’UDC proclamati eletti, seppur in attesa della pubblicazione ufficiale nel BURAS degli atti della Corte d’Appello, sicuramente a nessun cittadino elettore, sarà sfuggito che c’è qualcosa, che dal punto di vista procedurale ed amministrativo non quadra.

Analizziamo succintamente il perché? Diamo uno sguardo rapido a ciò che prevede la normativa vigente in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità.

La rotta giusta, tuttavia, non la offre neppure l’ultima legge, approvata dal C.R., cioè la Legge Regionale Statutaria del 12 novembre 2013, n.1, proprio la Legge, che da più parti viene tacciata di palese incostituzionalità e,  di cui avevo già trattato in numerosi post, in tempi non sospetti, cioè la Legge statutaria elettorale, approvata ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

L’articolo 22 - Disposizioni transitorie in materia elettorale e di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità. Ed in particolare il comma 2, rimanda alla normativa statale, infatti, recita: “In materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali.”

La Legge 02.07.2004 n° 165, in materia di: elezioni, ineleggibilità e incompatibilità nelle Regioni, in attuazione dell'art. 122 della costituzione, è legge di indirizzo e di principi fondamentali e, poiché il legislatore regionale di casa nostra, ha abdicato al suo ruolo, sulla materia, a livello nazionale, si è creata una copiosa giurisprudenza. Naturalmente non voglio tediare nessuno, chi è interessato può cercarsi le diverse pronunce, ce ne sono anche per diversi casi concreti, accaduti recentemente in Sardegna.

Il caso in parola, va sicuramente ascritto alla natura giuridica dell’ineleggibilità, posto che in via generale, è notorio, che chi esercita una funzione in qualità di componente di un Ente strumentale della Regione, così come di fatto lo è l’Ente Foreste, inserito nell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e, di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale, ai sensi della Legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, all’atto dell’accettazione della candidatura all’ufficio di consigliere Regionale, ed in ogni caso prima della data di scadenza della presentazione delle liste (13 Gennaio 2014), deve (doveva) rimuovere la causa del conflitto insorgente, posto che con le decisioni che è chiamato ad assumere, in ragione del suo ufficio, può esercitare sull’elettorato passivo, ingiuste o indebite pressioni, al fine di ottenere consensi elettorali per se medesimo.

Alcune interpretazioni, secondo la natura delle elezioni, fanno risalire tale termine, addirittura ai 6 mesi (180 giorni) antecedenti la data delle elezioni stesse, quando, come nel caso in parola, le consultazioni si debbano tenere alla loro scadenza naturale, cioè al termine temporale dei 5 anni esatti dalle precedenti.

Certamente non può parlarsi di incompatibilità, in quanto ad essa, come è noto, si perviene per effetto di una elezione sopravvenuta, cioè a quella situazione che da luogo al classico caso di controllore e controllato, che però, può essere immediatamente rimossa, esercitando l’opzione, a vantaggio della carica che si intende mantenere e, rinunciando a quella precedente oppure a quella sopravvenuta.

Se ciò fosse il caso nostro, quindi, non avrebbe avuto senso, dimettersi in data Venerdì 14 febbraio 2014, cioè il giorno ultimo della campagna elettorale, posto che il sabato successivo (15.02.14), occorreva osservare il silenzio assoluto (giorno della riflessione), ma si sarebbe potuto comodamente attendere il risultato delle elezioni, ed in caso di esito positivo per l’interessato, infine, la proclamazione degli eletti, per poi effettuare, nei 10 giorni canonici, il diritto di opzione, cioè, o restare nel c.d.a., ovvero, accettare la nomina a consigliere regionale.

Così non è stato. La rinuncia alla carica di componente del C.d.a. con le relative dimissioni, sono palesemente tardive.

In altre parole, per essere legittime e quindi produrre effetti ed essere ritenute valide, dovevano essere presentate al protocollo dell’Ente, entro e non oltre il 12 gennaio 2014 (giorno antecedente la data di scadenza di presentazione delle liste alla competizione elettorale) e non a distanza di ben 32 giorni, peraltro partecipando verosimilmente, per quanto è dato conoscere, consultando il sito dell’ente, alle riunioni del medesimo C.d.a. tenutesi in questo lasso temporale.

La tardività delle dimissioni, determinano di fatto e indiscutibilmente, la nullità dell’elezione alla carica di consigliere regionale.

È evidente che l’impugnazione della sua proclamazione, può essere fatta valere, solo da chi ha un interesse reale, concreto ed attuale, cioè dal primo dei non eletti o dagli altri candidati della stessa lista circoscrizionale di Oristano.

Squisitamente sul piano politico, credo che sicuramente, chi dovrà fare le sue valutazioni le farà in fretta e, quindi è molto probabile, che questa strada venga percorsa, anche alla luce del fatto che il sindaco di Ruinas e componente del c.d.a. dell’Ente Foreste, è approdato solo recentemente all’UDC, dopo un percorso di altre 4 precedenti candidature alle regionali, ma sempre con partiti diversi.

In ogni caso, i ricorsi minacciati, sull’intero panorama regionale, saranno tali e tanti, che è assai probabile, un Consiglio regionale in apnea, per diverso tempo.

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