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Proposta Psd'az Sassari: un modello per revisione Statuti comunali a garanzia dei referendum popolari

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Francesco Era Consigliere Psd’az del Comune di Sassari ha invitato l’Amministrazione a provvedere alla immediata revisione  dello Statuto comunale per poter garantire il referendum popolare comunale che consente la partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa dell’ente.

A seguito della Legge finanziaria del 2010 è stato infatti soppresso il Difensore Civico che presiedeva  l’ufficio del referendum comunale, che si esprimeva  sulla sua ammissibilità prima che i cittadini raccogliessero  le firme.

Dopo tale soppressione è divenuta pertanto necessaria la revisione dello Statuto comunale per poter attivare le procedure del caso, ma non risulta che ciò sia ancora avvenuto e pertanto al momento è impossibile che i cittadini possano richiedere un referendum.

Nella stessa situazione si trovano la quasi totalità dei comuni e delle provincie della Sardegna che avevano il difensore Civico, come pure la stessa Regione Sardegna per quanto concerne il consulto dei cittadini.

Il documento predisposto da Franco Era, che di seguito si mette a disposizione, potrà perciò fungere da base per analoghe iniziative da parte degli amministratori sardisti che, seguendone la falsariga, potranno più agevolmente richiedere la revisione di quegli statuti che non consentono ai cittadini la possibilità di promuovere il referendum popolare.

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Di seguito il testo del documento:

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Comune di Sassari - Gruppo Consiliare Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione

 

Al Sig. Segretario Generale del Comune
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Sindaco del Comune
Alla 7 Commissione Capigruppo

 

Iniziativa per la revisione dello Statuto Comunale ai sensi dell’art. 122

 

Oggetto:   Revisione dello Statuto al fine di poter consentire l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini mediante l’istituto del Referendum.  Ripristino della Legalità Statutaria del Comune in relazione all’art. 71 Forme di Partecipazione al Procedimento:  Reclami, art. 73 comma 2 I Diritti di Iniziativa dei Cittadini: organismo collegiale, art. 85 Referendum: giudizio di ammissibilità. Articoli da 90 a 97 Difensore Civico.

 

Premesso che in applicazione della Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 186: soppressione dei Difensori Civici dei Comuni), gli enti locali che non hanno provveduto a trasferire le funzioni attribuite ai Difensori Civici non confermati, hanno continuato l’ attività amministrativa senza garantire ai cittadini le prerogative stabilite dallo Statuto in relazione alla partecipazione popolare;             

Atteso che dalle informazioni rilevate dal Sito web dell’Amministrazione dove è riportato il testo dello Statuto del Comune di Sassari,  risulta necessaria una revisione per il ripristino della legalità statutaria dell’ente in particolare in relazione all’art. 85 dello stesso, per consentire l’iniziativa e la partecipazione dei cittadini attraverso il Referendum comunale;

La legge finanziaria del 2010 ha infatti disposto l’eliminazione della figura del Difensore Civico il cui ruolo era essenziale per le procedure di valutazione dell’ammissibilità del Referendum così come previsto dall’art.  82 dello Statuto;

L’art. 85 dello Statuto del Comune di Sassari come di seguito riportato si legge, prevede infatti  il Giudizio di ammissibilità:

  1. La proposta di referendum su richiesta degli elettori, contenente il  testo dei quesiti è sottoposta, prima della raccolta delle firme, al giudizio di ammissibilità dell'ufficio del referendum, presieduto dal difensore civico. Il comitato promotore o i promotori devono essere sentiti qualora l'ufficio del referendum intenda esprimere giudizio negativo sulla proposta
  2. Nel caso di pronuncia di inammissibilità il comitato promotore o i promotori, nei termini fissati dal regolamento, possono presentare controdeduzioni e proporre un testo modificato del quesito referendario. L'ufficio del referendum assume ladecisione definitiva entro i successivi dieci giorni.

Considerato che l’Istituto del difensore Civico che avrebbe dovuto presiedere l’Ufficio del Referendum è stato soppresso, conseguentemente, non si può procedere al giudizio di ammissibilità e consentire lo svolgimento di un Referendum comunale se non dopo la revisione dell’articolo 85 dello Statuto in questione.  l’ inadeguatezza delle norme vigenti in materia di istituti referendari a livello comunale, ma probabilmente anche a livello provinciale e  regionale in tutto il territorio nazionale, non garantisce a tutt’oggi una adeguata possibilità di partecipazione ai cittadini.

Secondo l’articolo 6 del Testo Unico sulle leggi degli Enti Locali n. 267/2000, si stabilisce che nel disciplinare i contenuti e le modalità di approvazione degli statuti degli enti locali, si prevede al comma 2 che lo Statuto del Comune e della Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, stabilisca “le forme della partecipazione popolare all’amministrazione locale”.

Inoltre l’ articolo 8 dello stesso Testo Unico precisa che nello Statuto devono essere previste forme di consultazione popolare, nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati. Infine l’ultimo periodo del comma 3 aggiunge: “possono essere altresì previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”. Pertanto  l’istituto referendario costituisce una delle forme di partecipazione dei cittadini alla vita politica dell’ente locale, la cui regolamentazione è affidata allo Statuto comunale o provinciale.

A livello locale  alcuni Statuti disciplinano l’istituto del referendum  in  generale rimandando  le modalità operative ad  apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Il rinvio ad un regolamento, quale atto di normazione secondaria, è previsto dallo stesso articolo 7 del T.U. 267/2000, secondo il quale gli Enti locali adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, i regolamenti nelle materie di loro competenza e, in particolare, regolamenti “per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni”.

Lo Statuto comunale quando rinvia alla disciplina delle modalità operative di un istituto ad un regolamento attuativo, l’ente sarà tenuto ad adottare l’atto regolamentare, secondo quanto disposto dall’articolo 7 del T.U. Tale assunto trova completa attuazione anche relativamente al Referendum Comunale.

Considerata la cogenza della norma statale, è necessario adeguare il contenuto delle disposizioni Statutarie onde poter consentire la completa tutela della partecipazione del cittadino alla vita dell’ente locale.

Tutto ciò premesso risulta necessario e si invita gli organi in indirizzo, ad attivarsi per ripristinare  la legalità statutaria in parti essenziali dello Statuto comunale poste a garanzia dei diritti civili e politici dei cittadini, in relazione al loro rapporto con l’amministrazione comunale. Al momento infatti tali norme non possono essere operative  e conseguentemente risulta impossibile  attivare concretamente l’iniziativa popolare nelle forme previste dallo Statuto.

F.to Francesco Era

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