Adempimenti

  • Stampa

_____________________

Nella sezione del sito denominata «Trasparenza» dovranno essere pubblicati entro il 15 di luglio lo statuto (se il partito è registrato), e il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati già richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, compresi quelli relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di governo e dei parlamentari.

In questa sezione devono altresì essere pubblicati: l’elenco, da aggiornarsi entro il 15 luglio di ogni anno, di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui sia intestatario il partito e le erogazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro annui. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra i 5.000 e i 15.000 euro possono essere pubblicate solo previo consenso del soggetto erogante.

I partiti non iscritti nel registro, ma che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera, fino ad ora privi di alcun obbligo di trasparenza, dovranno pubblicare inoltre ciascuno dei seguenti, ulteriori, elementi:

 le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento e gruppo politico organizzato;

 il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata;

 le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale;

 l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento e gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento e gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento e gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.

_____________________

Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441.